Statuto CBM

CLUB DEL BOLOGNESE E MALTESE

STATUTO SOCIALE

E successive modifiche assembleari del 24/03/2011 e del 04/05/2011

Costituzione e scopi

Art. 1 – E’ costituita, con sede in località Colle Pereto 3/b – 00038 – Valmontone Roma, l’Associazione specializzata denominata “CLUB DEL BOLOGNESE E MALTESE – C.B.M.”.

L’associazione agisce senza perseguire fini di lucro ed opera su tutto il territorio nazionale.

La durata dell’Associazione ha scadenza illimitata.

Art. 2 – L’Associazione CLUB DEL BOLOGNESE E MALTESE – C.B.M. richiede nei modi e nei tempi previsti dalla normativa che regola la materia, il riconoscimento, come associazione specializzata, da parte dell’E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) del quale ne osserva le norme e le direttive assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI. A tale scopo il presente statuto è stato armonizzato secondo le direttive a suo tempo fornite dall’ ENCI alle associazioni specializzate.

Art. 3 – L’Associazione CLUB DEL BOLOGNESE E MALTESE – CBM ha come scopo quello di tutelare le razze Bolognese e Maltese operando per il miglioramento genetico delle popolazioni canineper lo studio, la valorizzazione, la selezione, l’incremento e la conoscenza di queste due razze, comprese nel gruppo 9° “Cani da Compagnia” della F.C.I. (Federazione Cinologica Internazionale), e classificate come “Razze Italiane”:

– Bolognese (196)

– Maltese (065)

e svolgendo anche eventuali  incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine l’Associazione Club del Bolognese e Maltese fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

L’Associazione Club del Bolognese e del Maltese, qualora venga accettata come socio dell’E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) ne riconosce fin da adesso il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

L’Associazione presta all’ENCI piena collaborazione.

Per il conseguimento dei fini di cui sopra il club del Bolognese e Maltese:  
a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento delle razze come sopra definite e assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi Associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti; 
b) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l’ENCI, con le Società Cinofile da questo riconosciute, oppure con altri Enti o Società Specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’ENCI, nel quadro e con la disciplina da questi stabilite;
c) cura la pubblicazione di riviste, articoli, fogli informativi, , nonché le cucciolate disponibili dei soci che ne faranno richiesta, anche a mezzo di apposito sito internet ufficiale contraddistinto dal dominio 
d) promuove incontri in collaborazione con l’ENCI con esperti del settore, per approfondire tematiche varie relative all’allevamento e alla salute della razza;
e) provvede ad assistere e consigliare i propri associati


Se ritenute opportune, il club del bolognese e maltese potrà costituire Delegazioni Periferiche allo scopo di una più diffusione capillare in campo nazionale e per la massima valorizzazione delle razze tutelate. La loro costituzione ed attuazione è di competenza del Consiglio Direttivo in virtù di un regolamento interno al Club.

Soci

Art. 4 – Possono essere Soci del Club del Bolognese e Maltese tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento delle razze bolognese e maltese e/o che siano solo simpatizzanti delle predette razze anche senza essere proprietari di alcun soggetto.

Non saranno accettate adesioni di chi avesse pendenze penali passate in giudicato o ancora in corso relative al maltrattamento degli animali o affini.

La domanda di ammissione a Socio è proposta per iscritto e deve essere convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale, e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.

Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo, anche con voto segreto. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è chiamato a palesare i motivi di tale decisione. In questa eventualità di mancata accettazione, è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che avrà cura di portare la questione all’attenzione e all’esame della prima Assemblea utile.

Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto , così come meglio precisato all’art. 9 del presente statuto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

Non è ammesso il voto per posta.

Art. 5 – I Soci si dividono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti del sodalizio sono uguali, è diversa solo la misura della quota associativa annuale, in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attività del sodalizio.. Il Consiglio Direttivo potrà proporre all’Assemblea dei Soci la nomina di Soci Onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia e nei riguardi del sodalizio. Ai Soci Onorari non spetta il diritto di voto e gli stessi non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i Soci di età inferiore ai 18 anni. Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali, al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’Associazione ed i propri soci, e con l’uguale possibilità di partecipare alle iniziative dalla stessa promosse.

Art. 6 – L’assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo delibera la misura delle quote annuali dovute all’Associazione dai Soci. La quota annualmente versata dai Soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile ed è intrasmissibile ai terzi.

Art. 7 – L’iscrizione a Socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo, anche per il pagamento della quota sociale, qualora il Socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni almeno entro il 31 ottobre 

Art. 8 – La qualità di Socio si perde:

a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 7; 

b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al primo marzo di ogni anno; 

c) per decesso;

d) per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, così come previsto dall’art. 20 del presente statuto. 

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di Socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti. 

Art. 9 – L’esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso. Tutti i Soci maggiorenni dell’Associazione, in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso, dispongono del diritto di voto in assemblea.

Organi Sociali

Art. 10 – Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei Soci; 

b) il Consiglio Direttivo, composto da 7(sette) Consiglieri eletti, più un Consigliere nominato dall’ENCI;

c) il Presidente; 

d) il Comitato dei Probiviri; 

e) il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti; 

f) il Comitato Tecnico.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. 

Assemblea Generale dei Soci

Art. 11 – L’Assemblea Generale è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.

Come indicato all’art. 4, ogni Socio ha diritto ad un voto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata, inviata anche per posta, fax o posta telematica, sono ammesse due deleghe per persona.

Le deleghe devono essere depositate e/o confermate, in caso di invio come al punto precedente, dal Socio cui sono state intestate, prima che l’Assemblea abbia inizio anche il giorno dell’Assemblea.

In particolari ed eccezionali occasioni o per lo snellimento delle procedure di registrazione il Consiglio Direttivo potrà decidere di richiedere il deposito delle deleghe esclusivamente in giorni precedenti l’Assemblea comunicandone tempi e modalità conformi al presente Statuto.

Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad altro Socio.

Non è ammesso il voto per posta o mezzi telematici.

Art. 12 – L’Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. 

Nel caso di Assemblea Generale, convocata per l’elezione delle cariche sociali, la stessa non potrà essere presieduta da uno dei candidati ad essere eletto, compreso il Presidente e/o il segretario/a uscente dell’Associazione 

Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti, oltre il Presidente dell’Assemblea ed un segretario/a, tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. 

Il voto avviene di norma in modo palese, per alzata di mano. Solo in caso di elezione dei membri del Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali il voto avviene in modo segreto utilizzando schede raccolte in apposite urne.

L’Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 13 – L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno in una località del territorio nazionale stabilita, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo, entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso.

Anche per l’elezione delle cariche sociali l’Assemblea Generale dei soci dovrà essere convocata entro il mese di marzo.

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data e luogo, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio ai Soci per posta, fax o posta elettronica per chi ne avesse fatto richiesta scritta, degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la data della convocazione.

Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima adunanza vada deserta.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito e salvo che non sia stata fissata per un altro giorno, l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

I Soci Onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

Art. 14 – L’Assemblea ha il compito di deliberare: 

a) sul programma generale del’ associazione

b) sulla elezione delle cariche sociali; 

c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico/finanziario;

d) sulle modifiche dello Statuto; 

e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci previste nell’art. 5;

f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Spetta, inoltre, all’Assemblea eleggere i Consiglieri, i Probiviri e i Sindaci effettivi e supplenti.

L’elezione dei nuovi membri delle predette cariche sociali avviene dietro presentazione di candidatura spontanea del singolo Socio, sia esso Socio Fondatore, Ordinario o Sostenitore, purché avente diritto di voto, in regola col pagamento della quota sociale e privo di alcun provvedimento disciplinare a suo carico

I singoli candidati devono attestare, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e, comunque, la ricorrenza dei seguenti requisiti, la cui insussistenza comporta l’ineleggibilità o l’immediata decadenza del membro eletto:

– di essere soci aventi diritto di voto;

– di non essere sottoposti a provvedimento disciplinare con cui sia stata comminata la sanzione della sospensione dal Consiglio Direttivo;

– di non essere sottoposti a provvedimento disciplinare con cui sia stata comminata alcuna sanzione dall’ENCI, Gruppi Cinofili o Associazioni specializzate.

L’elezione viene comunicata al candidato, il quale, a pena di decadenza, provvede ad accettarla nei quindici giorni successivi, con dichiarazione scritta trasmessa via raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito ai fini della votazione allorché tutti i membri eletti abbiano accettato la carica. Trascorso il termine di cui sopra senza che sia pervenuta l’accettazione del Consigliere eletto, o nel caso in cui pervenga nel medesimo termine una dichiarazione scritta di rinuncia, subentra il primo dei candidati non eletti.

Il nuovo Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, convocata e presieduta dal candidato che ha ottenuto più voti, nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario/a ed eventualmente il Cassiere

Consiglio Direttivo

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo è composto da 7 consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall’ENCI che rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’ENCI circa l’andamento dell’Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI. 

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.

Qualora, durante il triennio, venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione.

I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.

Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio s’intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

Qualora entro il predetto termine e/o qualora entro il termine fissato dal presente Statuto per la convocazione dell’Assemblea non vi provvedesse il Consiglio Direttivo in carica, dimissionario o decaduto, il Collegio dei Sindaci convocherà con urgenza l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo ed, eventualmente, anche delle altre cariche sociali decadute, compiendo nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione (art. 2386 C.C.).

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari; costituisce, qualora lo ritiene opportuno Delegazioni Periferiche; decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci, indice e patrocina manifestazioni, sovraintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni. Conferisce inoltre incarichi a consulenti, periti e liberi professionisti.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di un Vice Presidente dell’Associazione, di un Segretario/a (responsabile della gestione amministrativa) ed, eventualmente, di un Tesoriere (responsabile della gestione patrimoniale).

Il/la Segretario/a ed il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

Provvede inoltre alla nomina dei membri del Comitato Tecnico e di eventuali altri Comitati dei quali ne deciderà l’eventuale costituzione, in base alle future necessità dell’Associazione, e i cui membri potranno essere anche non soci.

La durata dei membri dei predetti Comitati coincide sempre con la durata del Consiglio Direttivo e potranno essere riconfermati.

Qualora durante il triennio venissero a mancare per dimissioni od altre cause, uno o più membri dei predetti Comitati, spetterà al Presidente dell’Associazione richiederne la sostituzione al Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, anche i

Comitati s’intenderanno decaduti.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritiene opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci.

Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione anche via e-mail all’indirizzo comunicato dal Consigliere stesso.

Sono ammesse riunioni telematiche in videoconferenza qualora non sia possibile un incontro di persona.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.

Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Il Presidente

Art. 19 – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di questo ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario anche non Consigliere purché Socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto. 

Nei rapporti con l’ENCI, il Presidente dell’Associazione ha anche l’onere:

– di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI;

– di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall’ENCI.

Collegio dei Probiviri – Norme disciplinari

Art. 20 – Ogni socio, anche se riveste cariche in seno alla Società, è tenuto a rispettare il Presente statuto, lo statuto dell’ENCI il relativo regolamento di attuazione le disposizioni dell’assemblea e del consiglio, tutti i regolamenti dell’ENCI   nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva.

Ogni socio è soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’Associazione, nonché’ alle decisioni delle commissioni di disciplina dell’ENCI.

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal regolamento di attuazione dello statuto ENCI.

Il Socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla Società è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri.

Questo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale fra i Soci che non ricoprano già la carica di Consigliere. Durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Almeno uno dei membri effettivi dovrà essere, possibilmente, un competente di materie giuridiche.

Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri.

Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente.

In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.

Le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della Società.

In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

Il Consiglio Direttivo procede all’attuazione del lodo emesso dai Probiviri se non è stato appellato avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI.

I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio della Società sono i seguenti:

– l’ammonizione semplice, 

– la censura,

– la sospensione fino ad un massimo di tre anni,

– l’espulsione.

In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione di un Socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea Generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva.

I provvedimenti disciplinari presi dall’ENCI a carico di un socio, membro dell’Associazione, saranno adottati anche da questa. 

Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI. L’Associazione ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’ENCI. 

Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti 

Art. 21 – La sorveglianza amministrativa e contabile dell’Associazione è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.

L’Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente.

Almeno uno dovrà, possibilmente, essere esperto in materia di contabilità.

Nella sua prima riunione verrà eletto anche un Presidente.

I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, con semplice eventuale voto consultivo, alle quali debbono essere invitati.

Esso si riunisce convocato dal proprio Presidente tutte le volte che questo lo ritenga opportuno o su richiesta di un Sindaco.

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuiti per legge; controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell’Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi e l’esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull’andamento dell’amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti ed i documenti di ufficio necessari per l’espletamento del suo compito. 

Deve, inoltre, compiere la verifica dell’esistenza di cassa e dei valori comunque custoditi presso l’Associazione e deve accertare annualmente l’effettiva consistenza dei beni di proprietà dell’Associazione, vistando il relativo inventario. Dell’esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. 

Al Collegio dei sindaci devono essere presentati il bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati, almeno un mese prima della convocazione dell’Assemblea ordinaria, per la compilazione della relazione. 

Comitato Tecnico

Art. 22 – Il Comitato Tecnico è composto da un minimo di tre membri ed è così costituito:

a) dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione da lui delegato, che è anche Presidente del Comitato;

b) gli altri membri sono nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e scelti fra persone particolarmente competenti nel campo dell’allevamento, della selezione e della cinotecnia in generale anche non soci.

I membri del Comitato Tecnico durano in carica tre anni solari e la loro carica coincide con quella del Consiglio Direttivo e possono essere riconfermati.

Qualora durante il triennio venissero a mancare per dimissioni od altre cause, uno o più membri del Comitato Tecnico, spetta al Presidente dell’Associazione richiederne la sostituzione al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo o di nomina di un Commissario, anche il Comitato Tecnico s’intenderà decaduto.

Il Comitato Tecnico ha il compito di indirizzare il Consiglio Direttivo ed i Soci verso il raggiungimento di quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici dell’Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo pronunciarsi definitivamente sulle proposte del Comitato Tecnico e della loro attuazione.

Gli avvisi di convocazione, anche a mezzo di email, verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.

Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Comitato Tecnico che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica. 

Patrimonio e Amministrazione

Art. 23 – Il patrimonio della Società è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili; 

b) dalle somme accantonate;

c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate della Società sono costituite:

a) dalle quote annuali versate dai Soci;

b) dagli eventuali contributi concessi da Enti o persone;

c) dalle attività di gestione;

d) da qualsiasi altro provente pervenuto a qualsiasi titolo.

Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti anche indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

Art. 24 – L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea Generale dei Soci con l’approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.

Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea Generale dei Soci va trasmesso in copia all’ENCI.

Varie 

Art. 25 – Tutte le cariche in seno all’Associazione sono gratuite salvo rimborsi spese che devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Vice Presidente.

Art. 26 – Il presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato.

Qualsiasi successiva modifica non può essere proposta all’Assemblea Generale dei Soci se non dal Consiglio Direttivo della Società, oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. 

Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Le modifiche allo Statuto, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.

Art. 27 –  Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto. 


Scioglimento

Art. 28 – La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge e dall’ENCI, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità salvo diversa devoluzione imposta dalla legge